Cosa sta facendo il nostro Paese per rendere il consumo di plastica più sostenibile? Non sta facendo proprio niente o qualcosa si muove? Per scoprirlo parliamo oggi di CAM (o Criteri Ambientali Minimi), un argomento un po’ tecnico ma che aiuta a rispondere alla domanda.
Cosa sono i CAM o Criteri Ambientali Minimi?
Detta in maniera semplice, i CAM sono dei criteri imprescindibili che permettono di valutare soluzioni progettuali, prodotti o servizi sulla base del loro profilo ambientale lungo il ciclo di vita. Conoscere e rispettare i CAM risulta estremamente rilevante per le aziende quando vogliono proporsi come fornitori alla pubblica amministrazione: se non li rispetti sei fuori.
La loro applicazione è assicurata dall’ Art. 34 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale del D.Lgs 50/216 o Codice degli appalti, rivisto dal D.Lgs 56/17. Per chi fosse a digiuno di questa terminologia, l’appalto pubblico è lo strumento utilizzato dallo Stato per affidare contratti e così realizzare opere pubbliche o acquistare beni / servizi / forniture, e ad esempio garantire i generi alimentari alla mensa scolastica del vostro cuginetto o costruire di quella bellissima nuova biblioteca in centro. Dato che introducono dei requisiti di sostenibilità ambientale, i CAM sono pertanto uno degli strumenti che il Paese mette in campo per sostenere gli operatori virtuosi, e obbligare gli altri a adeguarsi per poter entrare nelle gare di appalto pubblico.
I CAM sono strumenti del nostro Paese per sostenere gli operatori virtuosi che investono per ridurre il loro impatto ambientale
I CAM sono validi su scala nazionale e sono adottati tramite decreto dal Ministero dell’Ambiente. Nel loro testo riportano in realtà non solo i criteri minimi da rispettare, ma anche 1. i mezzi di prova che l’operatore dovrà utilizzare per dimostrare la conformità e 2. i cosiddetti criteri premianti, ovvero quelli che permettono di selezionare prodotti/servizi migliori rispetto a quelli garantiti dai criteri base. La scrittura dei CAM parte da un gruppo di esperti incaricati dal Ministero che attingono da una varietà di fonti, fra cui le proposte della Commissione Europea, la normativa preesistente, proposte di associazioni di filiera e consumatori etc.
Quali sono i CAM in vigore?
Ad oggi i CAM in vigore sono quasi una 20ina e si rivolgono a una varietà di settori merceologici, ovvero: arredi per interni, arredo urbano, ausili per l’incontinenza, calzature da lavoro e accessori in pelle, carta, cartucce, edilizia, illuminazione pubblica, illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici, lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria, rifiuti urbani e spazzamento stradale, ristorazione collettiva, sanificazione e pulizia, stampanti, tessili, veicoli e verde pubblico. I CAM non sono però scritti nella pietra: nuovi CAM possono aggiungersi a quelli esistenti e questi ultimi possono venire aggiornati sulla base dell’evoluzione tecnologia e del mercato.
Cosa prevedono i CAM per la plastica?
Dato che ci occupiamo di plastica, siamo andati per voi a vedere cosa si scrive in questi documenti sull’uso della plastica e degli imballaggi. Lo trovate nella seguente lista:
CAM arredi (ad esempio per l’acquisto di lampade o scrivanie per uffici pubblici)
- Se il contenuto totale di materiale plastico nel prodotto finito supera il 20% del peso totale del prodotto, allora è necessaria almeno il 30% di plastica riciclata o a base biologica.
- L’imballaggio deve essere costituito da materiali facilmente separabili in parti costituite da un solo materiale. Inoltre, se di materiale plastico dovrà essere costituito almeno per il 30% da plastica riciclata o a base biologica (nota: se di polistirene le % richieste sono differenti).
CAM Ausili per l’incontinenza
- E’ prevista l’esclusione e limitazione di sostanze pericolose e di alcuni additivi nei polimeri usati
CAM Calzature da lavoro e accessori in pelle (ad esempio per stivali DPI o zaini in pelle)
- Nella produzione di suole deve essere impiegato PVC riciclato o PVC senza stabilizzanti termici a base di piombo e cadmio e senza ftalati a basso peso molecolare
CAM Edilizia (ad esempio per la realizzazione di un edificio pubblico)
- Gli isolanti termici e acustici devono contenere almeno una quota di materiale riciclato fra il 2% e il 60% a seconda della tipologia di materiale plastico
- Gli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata
CAM Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria
- Se il detergente non è erogabile con travaso in serbatoi fissi presso l’impianto di lavanderia, allora l’imballaggio di plastica deve essere costituito almeno del 30% di plastica riciclata con vuoto a rendere al produttore del detergente
CAM Rifiuti urbani e spazzamento stradale (ad esempio per fornitura di contenitori per i rifiuti urbani)
- I contenitori di rifiuti nuovi fabbrica realizzati in plastica devono essere composti in materiale riciclato in una percentuale fra il 30% e il 90% a seconda della tipologia di contenitore e della destinazione (contenitori domiciliari o stradali)
CAM Ristorazione collettiva (ad esempio per mense di scuole, caserme, ospedali)
- Ove possibile devono essere scelti e preferiti prodotti ricaricabili o che utilizzano imballaggi a rendere o costituibili da materiali riciclabili, riutilizzabili, biodegradabili e compostabili o a ridotto volume. Non devono essere usate confezioni monodose o monoporzione ove non altrimenti imposto ex lege o motivato da esigenze tecniche o specifiche
CAM Sanificazione (ad esempio per servizi di pulizia in edifici ad uso civile o sanitario)
- Le parti in plastica delle macchine (ad esempio lavasciuga, idropulitrici) devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero. Le attrezzature per le pulizie manuali devono essere costituite da carrelli con secchi e altri contenitori di plastica almeno al 50% in peso
- Solo per gli edifici ad uso civile, per i detergenti usati durante le pulizie ordinarie l’imballaggio primario in plastica deve essere costituito da almeno il 50% di plastica riciclata o rispettare dei limiti sul rapporto peso/utilità (RPU). Per gli imballaggi di detergenti per pulizie periodiche devono essere costituiti almeno per il 30% da plastica riciclata
CAM Stampanti
- Le parti in plastica con peso maggiore di 25 g devono riportare il simbolo del polimero e essere o costituite da un solo polimero o essere costituite da polimeri compatibili con il riciclaggio
CAM Prodotti tessili (ad esempio per la fornitura di mascherine o camici)
- Previste restrizioni sulla presenza di particolari sostanze chimiche
- Imballaggi in monomateriale, riciclabile e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente
CAM Veicoli (ad esempio per la fornitura di mezzi per il trasporto passeggeri su strada)
- Imballaggi in plastica primaria degli olii lubrificanti è costituita da plastica riciclata almeno per il 25%
CAM Verde pubblico (ad esempio per la manutenzione del verde pubblico)
- Contenitori e imballaggi in plastica devono essere costituiti di plastica riciclata almeno per il 30%, devono essere riciclabili e devono essere restituiti al fornitore a fine uso
Quali certificazioni sono riconosciute nei CAM?
A scanso di equivoci, ripetiamo che i CAM non sono certificazioni ambientali. Le certificazioni ambientali sono tuttavia spesso citate nei criteri di base o premianti, in quanto possono essere mezzo di presunzione della conformità ad alcuni criteri ambientali. Le certificazioni volontarie considerate accettabili dalla normativa non sono però tutte: sono ammissibili solamente quelle dotate del massimo grado di attendibilità, ovvero quelle accreditate. Fra le certificazioni relative alla plastica, troviamo per ora “Plastica seconda vita” (o PSV) e “ReMade in Italy”.
Sono sufficienti i CAM?
Leggendo la lista sopra, si osserva come i CAM fanno riferimento a prodotti e situazioni specifiche del singolo settore merceologico, spesso adottando approcci differenti: se la maggior parte dei requisiti menziona quote minime di materiale riciclato, si trovano anche prescrizioni sul vuoto a rendere, marcatura obbligatoria del tipo di plastica, calcolo di particolari metriche come il RUP (Rapporto Utilità Peso) etc. Preso atto che ci sia la volontà di virare verso soluzioni sostenibili, ci si chiede inevitabilmente se in futuro sarà possibile implementare norme di maggiore respiro che con un approccio comune siano in grado di abbracciare più settori.
E’ bene ricordare che i CAM non si rivolgono allo scambio di beni e servizi fra privati ma regolano solamente gli appalti pubblici: da soli difficilmente potranno innescare una trasformazione di portata adeguata verso modelli di produzione e consumo più sostenibili e circolari. Ciononostante, presi nella complessità del contesto normativo italiano e europeo e delle varie iniziative messe in atto dalle varie parti della società civile, i CAM costituiscono indubbiamente un’arma in più per sostenere uno sviluppo più green.
Cosa ricordare
I CAM o Criteri Ambientali Minimi sono requisiti di sostenibilità che lo Stato propone alle aziende per essere ammesse agli appalti pubblici e sono quindi quindi uno degli strumenti del nostro Paese per sostenere gli operatori virtuosi che investono per ridurre il loro impatto ambientale. Tali requisiti sono elaborati da gruppi tecnici per una varietà di settori merceologici, ad oggi quasi una 20ina. Nei CAM plastica e imballaggi sono spesso menzionati con restrizioni di vario genere, ma comunemente il riferimento è fatto alla quota minima di plastica riciclata o a base biologica che deve essere usata dal fornitore.
Altre informazioni
Pagina web del Ministero dell’ambiente dedicato ai CAM: qui
Sito web della certificazione volontaria ReMade in Italy: qui
Sito web della certificazione volontaria Plastica Seconda Vita: qui